Vigilanza Antincendio Torino

VIGILANZA E PRESIDIO ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO

Il personale Des s.r.l., qualificato per la Vigilanza e Sorveglianza Antincendio, può essere utilizzato come ausilio allo svolgimento di manifestazioni temporanee o continuative come Feste, Spettacoli, Fiere, Congressi, Musei, Teatri, etc…
I nostri Operatori svolgono un controllo quotidiano dell’efficienza dei presidi passivi ed attivi, ed assicurano i primi immediati ed urgenti interventi in caso d’incendio assicurando anche l’immediato intervento di persone e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Lo stesso servizio di presidio fisico viene fornito in maniera continuativa H24 per le attività lavorative che necessitano per legge della presenza costante di una squadra antincendio per la prevenzione antincendio ed a garantire un primo intervento di spegnimento o di gestione delle emergenze come primo soccorso, allagamenti, fughe di gas.
Le attività che possono necessitare del servizio di Vigilanza e Sorveglianza Antincendio sotto tutte quelle realtà definite ad ALTO RISCHIO come: Centri Commerciali, Alberghi, Palazzi Storici, Istituti Scolastici, Musei, Parcheggi Sotterranei, Magazzini, Aree Portuali, etc..
Il servizio è svolto da personale qualificamene preparato per la lotta antincendio, qualificato ai sensi del D.M. 10/03/1998 con brevetto rilasciato dal Ministero degli Interni (Dip. VV.FF.) e formati in materia di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03.
Il servizio di sorveglianza antincendio è erogato a norma dei D.M.261/96 e D.L. 626/94 e del D.M. del 10/03/98, i quali stabiliscono che in ogni caso, nei luoghi ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio.
Art. 2 D.M. 261/96
1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l’evento dannoso.
Art. 4 D.M. 262/96 comma 5
5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L’idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
Art. 6. D.M. 10/03/98– Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto suddetto

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